L'istituto dell'apprendistato è stato oggetto della riforma del mercato del lavoro ed è stato regolamentato dalla Legge 30/03 e dal relativo Decreto Legislativo n. 276/03 , che adeguano la normativa precedente (Legge 196/97) . L'apprendistato è un contratto a contenuto formativo, in cui il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta garantisce all'apprendista una formazione professionale. Il D.Lgs. 276/2003 individua tre tipologie di contratto, con finalità diverse:
- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione , che consente di conseguire una qualifica professionale e favorire l'entrata nel mondo del lavoro dei più giovani
- apprendistato professionalizzante , che consente di ottenere una qualifica attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale
- apprendistato per l' acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione , che consente di conseguire un titolo di studio di livello secondario, universitario o di alta formazione e per la specializzazione tecnica superiore
DESTINATARI
- apprendistato per il diritto-dovere di formazione: giovani e adolescenti che abbiano compiuto 15 anni (prevalentemente la fascia d'età tra i 15 e i 18 anni)
- apprendistato professionalizzante e apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: giovani tra i 18 e i 29 anni e diciassettenni in possesso di una qualifica professionale (conformemente alla Riforma Moratti)
DURATA
- L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione ha una durata massima di 3 anni, determinata in base alla qualifica da conseguire, al titolo di studio, ai crediti professionali e formativi acquisiti, nonché al bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati.
- L'apprendistato professionalizzante può durare da 2 a 6 anni, in base a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva. È possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante.
- La durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione deve essere stabilita, per i soli profili che riguardano la formazione, dalle Regioni in accordo con le parti sociali e le istituzioni formative coinvolte .
CARATTERISTICHE
- Il contratto di apprendistato deve avere forma scritta e indicare la prestazione alla quale è adibito l'apprendista, il suo piano formativo e la qualifica che conseguirà al termine del rapporto di lavoro.
- Il compenso dell'apprendista non può essere stabilito in base a tariffe di cottimo e il suo inquadramento non può essere inferiore per più di 2 livelli rispetto a quello previsto dal contratto aziendale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione.
- La qualifica professionale conseguita attraverso uno qualsiasi dei tre contratti di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e formazione professionale.
- Il datore di lavoro non può recedere dal contratto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, può però chiudere il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.
- Per tutti i contratti di apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla Legge 25/1955.
SETTORI
- L'apprendistato si applica a tutti i settori di attività, compreso quello agricolo.
- Il numero complessivo di apprendisti assunti non può superare del 100% il numero del personale qualificato e specializzato già in servizio presso il datore di lavoro.
- I datori che non hanno alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati (o ne hanno meno di tre), possono assumere fino a tre apprendisti.
- Alle imprese artigiane si applicano limiti diversi (Legge 443/1985, artt. 4).
ATTUAZIONE
- Perché sia operativa la disciplina relativa alle tre tipologie di apprendistato è necessaria la regolamentazione dei profili formativi demandata dal D.Lgs. 276/2003 alle Regioni e alle Province autonome.
- È inoltre necessaria la definizione delle modalità di riconoscimento dei crediti formativi da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome.
- Fino all'emanazione della legge regionale sui profili formativi, l'apprendistato professionalizzante è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di categoria.
- L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione può essere stipulato nelle Regioni in cui si è provveduto a definire le intese con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le Università e le altre istituzioni formative (circolare n. 2 del 25 gennaio 2006).
- Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 276/2003 non è più necessario chiedere alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente l'autorizzazione preventiva all'assunzione, infatti è stato abrogato l'art. 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
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